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Sindacati e Sciopero

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I SINDACATI

L’art.39 della Costituzione stabilisce a tutela dei lavoratori, la libertà
dell’organizzazione sindacale.
I sindacati sono associazioni libere e spontanee che tutelano gli interessi di tutti i
lavoratori appartenenti a una determinata categoria produttiva (degli operai, degli
insegnanti , degli imprenditori).
La libertà sindacale, va intesa come
➢ diritto del singolo lavoratore di:
• aderire a un sindacato già esistente,
• fondarne uno nuovo.
• di non iscriversi ad alcun sindacato;
➢ diritto delle organizzazioni sindacali di:
• svolgere liberamente e senza limitazioni e controlli la propria attività.
Il compito principale dei sindacati è quello di stipulare contratti collettivi di lavoro,
cioè accordi tra le associazioni dei lavoratori e le associazioni sindacali dei datori di
lavoro per disciplinare le condizioni e i vari aspetti del rapporto di lavoro (salario,
orario di lavoro, ferie ecc.).
Tali accordi vincolano non solo gli iscritti al sindacato ma tutta la categoria cui si
riferiscono.
Un lavoratore può anche stipulare con il proprio datore di lavoro un contratto
individuale, ma le condizioni di lavoro stabilite in tale contratto non possono essere
“peggiori” rispetto a quelle previste dal contratto collettivo.
La normativa specifica inerente al diritto sindacale è contenuta nello “Statuto dei
Lavoratori” emanato nel 1970 e variato nel corso del tempo sino alle modifiche
apportate di recente all’art. 18 in merito ai licenziamenti.

I PRINCIPALI SINDACATI DEI LAVORATORI· E DEGLI IMPRENDITORI .

CGIL [CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO]. Fondata nel 1906 come Confederazione Generale del
Lavoro da esponenti socialisti; è il sindacato con più aderenti.
CISAL [CONFEDERAZIONE ITALIANA DEI SINDACATI AUTONOMI DEI LAVORATORI]. Fondata nel 1949 da sindacalisti
socialdemocratici e repubblicani.
CISL [CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI]. Fondata nel 1950 dai sindacalisti democristiani staccati si
dalla CGIL nel 1948.
UIL [UNIONE ITALIANA DEL LAVORO]. Fondata nel 1949 da sindacalisti socialdemocratici e repubblicani.
UGL [UNIONE GENERALE DEL LAVORO]. Confederazione sindacale nata nel 1996 nella quale sono confluite la CISNAL
(fondata nel 1950 da esponenti del MSI) e altri sindacati che non aderivano alle confederazioni storiche.
Confindustria [CONFEDERAZIONE GENERALE DELL’INDUSTRIA ITALIANA]. Fondata nel 1919; raggruppa le
organizzazioni di categoria e territoriali degli industriali.
Confagricoltura [CONFEDERAZIONE GENERALE DELL’ AGRICOLTURA ITALIANA]. Fondata nel 1911.
Confapi [CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA].
Confartigianato [CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DELL’ARTIGIANATO].
Confcommercio [CONFEDERAZIONE GENERALE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO
Oltre le sigle sindacali citate vi sono tanti altri sindacati.

LO SCIOPERO

Lo sciopero è uno strumento di lotta sindacale e consiste nell’astensione collettiva dal lavoro,
promossa, in genere, dai sindacati e attuata da lavoratori subordinati. Lo scopo di tale azione è
di ottenere miglioramenti della situazione economica e delle condizioni di lavoro rispetto a
quelle esistenti e disciplinate nel contratto collettivo .
L’art. 40 Costituzione recita “ Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo
regolano”.
Lo sciopero è un diritto di libertà. Per questo motivo lo Stato non può vietare né punire
l’astensione collettiva dal lavoro, né tanto meno può consentire il licenziamento del lavoratore
che vi abbia aderito. Poiché lo sciopero è un diritto costituzionalmente garantito, il suo esercizio
da parte del lavoratore è lecito e non comporta alcuna responsabilità nei confronti del datore di
lavoro.
Durante lo sciopero il rapporto di lavoro è sospeso: il lavoratore non presta la sua attività e il
datore di lavoro non corrisponde la retribuzione .
Come ogni diritto, anche quello di sciopero incontra dei limiti necessari a non ledere gli interessi
di altre persone. È ciò che avviene, ad esempio, nel campo dei servizi pubblici essenziali. Sono
considerati “essenziali” i servizi relativi a bisogni individuali e collettivi ritenuti fondamentali e
irrinunciabili come:
• la sanità,
• l’igiene pubblica,
• la protezione civile,
• la raccolta rifiuti,
• i trasporti,
• l’istruzione ecc.
Il diritto di sciopero in questi settori, quindi, non può esercitarsi in contrasto con il godimento di
altri diritti costituzionalmente tutelati, come il diritto alla libertà di circolazione, alla vita, alla
salute, all’assistenza sociale e così via . Esso è perciò rigidamente regolamentato. Lo sciopero è
consentito nei servizi pubblici essenziali ma in modo da non impedire l’erogazione delle
prestazioni indispensabili. I lavoratori che scioperano, in questi settori, devono:
• dare un preavviso di almeno dieci giorni;
• indicare la durata dell’astensione dal lavoro;
• garantire livelli minimi di funzionamento dei servizi.
In caso di violazione di questi obblighi, viene applicata la precettazione cioè un
provvedimento amministrativo straordinario, emesso dalla competente autorità, che impone il
termine di uno sciopero per motivi di ordine pubblico.( nel linguaggio giuridico italiano,
“precettare” definisce l’attività di un’autorità che ordina a un dato soggetto di comportarsi in
una certa maniera e che punisce la violazione di questa norma).