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Diritti e doveri del lavoratore dipendente

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La legislazione del lavoro ha assunto come obiettivo principale la tutela del lavoratore.

Il legislatore ha inteso salvaguardare, data la sua posizione subordinata, la parte più ebole
nei rapporti di lavoro.
La legge n. 300/70, nota come Statuto dei lavoratori, costituisce un punto di riferimento
essenziale in quanto definisce il quadro generale delle tutele. Ad essa si affiancano altre
norme di garanzia universale (es. legge sulla tutela del lavoro minorile, testo unico sulla
maternità, testo unico sulla sicurezza sul lavoro ecc.) e molte altre di contenuto più
specifico che regolamentano particolari aspetti inerenti il lavoro (es. norme sul
collocamento, sull’orario di lavoro ecc.).

DIRITTI DEI LAVORATORI

I principali diritti sono:
retribuzione: la Costituzione stabilisce che deve essere proporzionale alla quantità e
qualità del lavoro e sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e
dignitosa;
orario di lavoro: la durata dell’orario normale di lavoro è fissata per legge in un massimo
di 40 ore settimanali (tuttavia i CCNL possono prevedere una durata inferiore, ad
esempio 38 ore). Le ore di lavoro effettuate in più fino al limite legale di 40 ore saranno
considerate lavoro supplementare mentre quelle oltre le 40 ore saranno
considerate straordinario. La durata massima della prestazione giornaliera, a seguito
della nuova disciplina sull’orario di lavoro, entrata in vigore il 29 aprile 2003, non è più
fissata esplicitamente come una volta. Tuttavia, dato che è stabilita la durata minima del
riposo giornaliero (che deve essere di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore), si deduce
che la prestazione giornaliera non può superare le 13 ore al giorno. Tale disciplina ha
anche fissato la durata massima dell’orario di lavoro settimanale, che è stabilita dalla
contrattazione collettiva e che, in ogni caso, non può superare la durata media di 48 ore
settimanali, comprensive dello straordinario. Lo straordinario deve essere contenuto ed
è subordinato all’attuazione di determinate procedure;
riposo settimanale: il lavoratore ha diritto, ogni sette giorni, ad un periodo di riposo di
almeno 24 ore consecutive (in pratica dopo 6 giorni di lavoro vi è normalmente un giorno
di riposo), di regola coincidente con la domenica, da cumulare con il riposo giornaliero
(pari a 11 ore). Esigenze dii lavoro di lavoro specifiche possono derogare a tali vincoli
consentendo una maggiore elasticità.i
ferie e festività: sono stabilite dalla legge e dai CCNL. In ogni caso per legge a ciascun
lavoratore deve essere garantito un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4
settimane. Tale periodo va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di
richiesta del lavoratore, entro il 31 dicembre dell’anno di maturazione e, per le restanti
due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, salvo periodi
di differimento più ampi previsti dalla contrattazione collettiva. I contratti collettivi possono stabilire periodi di ferie più lunghi. Il periodo minimo di quattro settimane, salvo
casi particolari espressamente previsti (ad esempio, ferie residue per cessazione del
rapporto di lavoro nel corso dell’anno oppure nei contratti di lavoro a tempo determinato
di durata inferiore all’anno), non può essere monetizzato (ossia retribuito con un
controvalore in cambio della rinuncia del lavoratore a fruire delle stesse) in quanto vige
il principio dell’effettività del loro godimento per un reintegro delle energie psicofisiche
del lavoratore. Normalmente le ferie vengono fissate ad inizio anno con la
predisposizione del piano ferie che deve essere approvato dal datore di lavoro (in ogni
caso la concessione delle ferie, che cercherà di tener conto delle esigenze del lavoratore
contemperandole con quelle aziendali, rientra nel potere organizzativo del datore di
lavoro);
congedo matrimoniale: tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto, in occasione di
matrimonio avente validità civile, ad un congedo retribuito, la cui durata generalmente è
stabilita in 15 giorni (di calendario). Il godimento di tale periodo di norma inizia in
occasione del matrimonio. Il congedo spetta anche agli apprendisti. Ricordiamo che il
licenziamento della lavoratrice per matrimonio (intendendosi per tale quello intimato
nel periodo che decorre dalla richiesta delle pubblicazioni fino ad un anno dopo
l’avvenuta celebrazione) è nullo;
maternità/paternità: il Testo unico per la tutela ed il sostegno della maternità e paternità
(D.Lgs. n. 151/2001) prevede varie forme di tutela in materia che vanno dal divieto, in
via generale, di licenziamento della lavoratrice madre dall’inizio della gestazione fino al
compimento di un anno del bambino (e, in certi casi, del padre lavoratore) alla garanzia
di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, di uno facoltativo a discrezione della
lavoratrice, di una serie di permessi retribuiti e/o non retribuiti per l’assistenza e la cura
del bambino (con particolare attenzione ai figli portatori di handicap). Una protezione
analoga a quella prevista per la maternità naturale viene sancita in caso di adozione e
di affidamento;
diritto allo studio: se un lavoratore segue corsi scolastici ha diritto ad effettuare turni e
orari di lavoro particolari e godere di permessi per frequentare tali corsi;
malattie e infortuni sul lavoro/malattie professionali: in caso di malattia o infortunio
sul lavoro/malattie professionali viene garantita la conservazione del posto di lavoro per
il tempo stabilito dai CCNL (cosiddetto periodo di comporto). Nel caso di malattia il
lavoratore ha diritto a ricevere la retribuzione, o un’indennità, nella misura e per il tempo
determinati dalla legge, con eventuale integrazione del datore di lavoro stabilita dai
contratti collettivi. Nel caso di infortunio o malattia professionale, i primi quattro giorni
(comprensivi del giorno stesso di infortunio) sono retribuiti dal datore di lavoro, mentre a
decorrere del quarto giorno successivo a quello in cui è accaduto l’infortunio/malattia
professionale e sino alla guarigione clinica (in questo differenziandosi dall’indennità di
malattia Inps che spetta fino ad un massimo di 180 giorni in un anno solare), a carico
dell’INAIL (con eventuale integrazione da parte del datore di lavoro nella misura stabilita
dalla legge o dai contratti collettivi);
sicurezza sul lavoro: il datore di lavoro deve attuare le misure necessarie a tutelare la
salute e l’integrità fisica del lavoratore, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico
sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. n. 81/2008, integrato e corretto dal D.Lgs. n.
106/2009).

attività sindacale: il lavoratore ha diritto di aderire ad associazioni sindacali, di
manifestare il proprio pensiero e di svolgere attività sindacale;
sciopero: è un diritto, la retribuzione viene sospesa durante il periodo di sciopero;
richiamo alle armi: per i lavoratori dipendenti che vengono richiamati alle armi è
prevista la conservazione del posto di lavoro e la corresponsione di una indennità da
parte dell’Inps (si ricorda che dal 2005 il servizio di leva obbligatorio è stato sospeso ed
è stato sostituito con un servizio professionale e volontario);
parità uomo – donna: alla donna lavoratrice spettano gli stessi diritti che spettano al
lavoratore uomo (su questo esiste un apposito codice delle pari opportunità tra uomo e
donna, contenuto nel D.Lgs. del 11 aprile 2006, n. 198).

DOVERI DEI LAVORATORI

Ogni lavoratore subordinato ha dei doveri nei confronti del suo datore di lavoro, che
integrano l’obbligazione lavorativa perchè specificano le modalità della prestazione
lavorativa:
dovere di diligenza (art. 2104 c.c.): s’intende l’accuratezza e l’impegno che il lavoratore
deve mettere nella realizzazione della prestazione, fornendo al datore un metro di
valutazione oggettivo rispetto al suo operato. La qualità della prestazione dovuta va
giudicata in base alle mansioni richieste ed alle capacità ed esperienze del lavoratore.
D’altra parte le esigenze del datore devono essere soddisfatte per intero e l’attività del
dipendente deve essere coordinata col restante lavoro dei colleghi. Insito nel dovere di
diligenza vi è la collaborazione, che trova fondamento anche nel dovere di esecuzione
secondo buona fede, poiché il lavoratore non solo adempie i doveri nascenti dal
contratto di lavoro mettendo formalmente a disposizione dell’imprenditore le sue energie
lavorative, ma è necessario ed indispensabile che il suo comportamento sia tale da
rendere possibile al datore di lavoro l’uso effettivo e proficuo di queste energie, ciò si
realizza anche mediante l’integrazione tra gli apporti dei singoli operatori nel contesto
unitario della funzione o servizio cui la prestazione lavorativa inerisce;
dovere di obbedienza, ossia l’obbligo di osservare le disposizioni che il datore
impartisce per la corretta esecuzione del lavoro;
dovere di fedeltà, per cui il dipendente deve mantenere un comportamento fidato
rispetto al titolare dell’impresa, tutelandone in qualsiasi modo gli affari. Per questo
motivo, egli non deve porsi in concorrenza con l’imprenditore per cui lavora, evitando di
creare pregiudizio all’attività in cui egli stesso è cointeressato per mezzo del contratto.