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I Trattati Internazionali

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I trattati internazionali

Un trattato internazionale è una delle principali fonti del diritto internazionale e consiste nell’incontro delle volontà di due o più Stati diretti a disciplinare rapporti intercorrenti tra essi.

Nella prassi si usano anche altre denominazioni, quali accordo, patto o convenzione. Viene usato anche il termine protocollo, di solito per indicare il trattato con il quale si stabiliscono norme integrative rispetto a quelle contenute in un altro, o si disciplina l’attuazione di un altro trattato in attesa della sua entrata in vigore (protocollo di firma), o viene regolata una questione specifica.

Tradizionalmente nel testo dei trattati gli Stati tra cui intercorre l’accordo sono denominati alte parti contraenti.

Un esempio di trattato internazionale può essere la Convenzione di Vienna sul Diritto dei trattati.

Essendo fonti di primo grado, i trattati sono subordinati alle norme consuetudinarie che ne disciplinano il processo di formazione (diritto dei trattati). Dal 1980 è in vigore la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati redatta nel 1969 dalla Commissione ONU per la codificazione del diritto internazionale: essa riunisce le regole sulla formazione dei trattati internazionali. In aggiunta a tale convenzione vi sono inoltre quelle stipulate sempre a Vienna nel 1978 e nel 1986: la prima regola la successione degli Stati nei trattati, la seconda (non ancora entrata in vigore) regola i trattati tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali.

L’art. 4 della Convenzione di Vienna afferma che le regole in essa contenute, quando incorporano norme di diritto consuetudinario, valgono per tutti gli Stati e per tutti i tipi di trattati; le norme innovative introdotte nella Convenzione valgono, invece, solo per gli Stati contraenti e non hanno effetto retroattivo: si applicano cioè solo ai trattati stipulati dopo l’entrata in vigore della Convenzione. 

Efficacia dei trattati

Il trattato vincola soltanto i soggetti che vi aderiscono e gli altri che ne fanno successivamente adesione, se il trattato lo permette (antico brocardo latino sui contratti: Pacta tertiis nec nocent nec prosunt). Possono anche essere presunte partecipazioni di Stati terzi che non figurino parti del trattato, ma che abbiano comunque manifestato anche implicitamente di accettarne gli effetti. Come nei contratti, la situazione inversa è ammessa qualora gli accordi presi dagli Stati che partecipano al trattato traggano benefici a Stati terzi, ma questi non possono invocare, almeno secondo la prassi consolidata, l’applicazione del trattato da loro non sottoscritto. La stessa Convenzione di Vienna conferma questo impianto, stabilendo all’art.34 che «un trattato non crea obblighi o diritti per un terzo Stato senza il suo consenso». Vi è conferma nel successivo art.35, che evidenzia la necessità di un’esplicita volontà ad obbligarsi degli Stati stipulanti ed un’accettazione dello Stato terzo, ma l’art.36 crea un parametro interessante, stabilendo che il consenso è presunto fino ad indicazioni contrarie, ovvero con fatti concludenti dello Stato terzo che evidenzino la sua volontà di accettare le disposizioni del trattato. L’art. 37 contempera questo parametro piuttosto esteso e favorevole con la possibilità di revoca in qualsiasi momento del diritto accettato dallo Stato terzo, a meno che quanto previsto non sia irrevocabile sotto espressa pattuizione nel trattato.

Incompatibilità tra trattati

Problema più delicato riguarda l’incompatibilità dei trattati, ovvero situazioni in cui dei trattati siano in contraddizione tra loro. Le ipotesi di scuola sono due trattati dello Stato A rispettivamente con gli Stati B e C, nei quali lo Stato A si impegni col primo ad una determinata cosa e con l’altro a prestazioni contrarie o che pregiudichino il primo; oppure in un accordo multilaterale, dove tutti gli Stati si accordano ad una determinata prestazione, salvo poi alcuni di essi regolarla diversamente con un trattato successivo. In questi casi vanno applicati due principi: la “successione dei trattati nel tempo”, secondo la quale l’ultimo cronologicamente abroga gli altri (similmente alla successione delle leggi nei diritti interni), e quello già menzionato dell'”inefficacia dei trattati rispetto ai terzi”. Ne discende che nell’ultimo caso lo Stato è obbligato nei confronti di chi ha modificato secondo quanto previsto dai trattati successivi, mentre da chi ne è rimasto fuori del primo. Sarà in ogni caso inadempiente commettendo un illecito internazionale e verrà poi sanzionato. Il primo caso è più semplice, rientra totalmente nell’inefficacia di un contratto verso terzi e lo Stato in posizione incompatibile sarà anche in questo caso gioco-forza costretto a commettere un illecito internazionale.