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Figli legittimi e figli naturali

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FIGLI LEGITTIMI E FIGLI NATURALI

I figli naturali sono equiparati in tutto ai figli legittimi, mettendo fine ad ogni discriminazione tra figli nati all’interno e fuori dal matrimonio. È questo il principio generale affermato dalla legge n. 219 del 10 dicembre 2012, in materia di riconoscimento dei figli naturali. 

Eccone in sintesi le regole principali. 

1-Tutti i bambini hanno gli stessi diritti.

2-Il riconoscimento  del figlio nato fuori del matrimonio produce effetti anche riguardo ai parenti (i nonni, gli zii, ecc.), che diventano parenti anche del bambino.

3-Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

4-I nonni possono far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti.

5-La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione sia all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo.

6-Il minore che ha compiuto 12 anni (o anche di età inferiore, se ha capacità di discernimento) ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

7-Le regole per successioni e donazioni sono identiche per figli naturali e per figli legittimi.

8-Nelle cause in materia di affidamento, anche per i figli naturali, è competente il tribunale ordinario.

9-Il giudice, a garanzia degli alimenti e del mantenimento, può imporre al genitore di prestare garanzia, può disporre il sequestro dei beni, può ordinare ai terzi di versare le somme dovute.

10-La filiazione al di fuori del matrimonio può essere accertata giudizialmente con ogni mezzo idoneo.

Per capir e meglio: la filiazione

La filiazione è il rapporto giuridico tra i genitori e i figli. Esso si fonda sul dato biologico della procreazione, ma non necessariamente si instaura automaticamente con la nascita.

La filiazione produce una serie di effetti giuridici, quali: l’attribuzione del cognome; il dovere dei genitori di mantenere, educare ed istruire il figlio; la rappresentanza del figlio minore da parte dei genitori; i diritti di successione. 

La filiazione si distingue in:

• legittima, quando il figlio è generato dai coniugi in costanza di matrimonio (cioè ad almeno 180 giorni dal matrimonio stesso);

• naturale, quando il figlio è nato da genitori non sposati tra loro.