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Evoluzione Normativa dei Contratti di Lavoro

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Evoluzione normativa dei contratti di lavoro

Nel lavoro dipendente e nel lavoro autonomo il lavoratore e il datore di lavoro sono legati da un insieme di diritti e doveri reciproci che prende il nome di rapporto di lavoro (contratto di lavoro).

Questo rapporto è regolato da un contratto stipulato tra due soggetti:

• Lavoratore
• datore di lavoro.

Nel contratto di lavoratore dipendente:

− Il lavoratore è tenuto, a rispettare gli orari stabiliti dall’azienda, le direttive date dal datore di lavoro e a svolgere al meglio le mansioni assegnate.,

− il datore di lavoro è tenuto a versare regolarmente al lavoratore la giusta retribuzione, a concedergli i giorni di riposo e le ferie annuali ecc,

Nel contratto di lavoro autonomo:

  • −  Il lavoratore è tenuto a rispettare i tempi di consegna e gli standard di qualità chiesti dal committente
  • −  Il committente ( datore di lavoro) è tenuto al pagamento del compenso entro i tempi stabiliti nel contratto.

    Nell’ambito del lavoro dipendente, per molti anni la forma contrattuale prevalente è stato ilcontratto a tempo indeterminato, un contratto, con il quale il lavoratore si lega all’azienda – o al datore di lavoro “senza limiti di tempo”, fino alla fine della sua carriera lavorativa.

    Questo tipo di contratto puo essere interrotto per volontà del datore di lavoro, tramite un licenziamento motivato, o per volontà del lavoratore, tramite le dimissioni, in mancanza di interruzzione, il lavoratore avrebbe continuato a prestare la propria opera presso il datore di lavoro fino al raggiungi mento dei limiti di età lavorativa previsti dalla legge (la cosiddetta “età della pensione”).

• Licenziamento: è l’atto con cui il datore di lavoro risolve il rapporto di lavoro prima della sua scadenza naturale. Per essere ammissibile deve essere giustificato solo da cause rigorosamente previste dalla legge.

• Dimissioni: è l’atto con cui il lavoratore risolve il rapporto di lavoro prima della scadenza naturale. Per avere effetto devono essere accettate dal datore di lavoro

La tutela del lavoro dipendente è stata assicurata nel tempo dalla presenza dei contratti collettivi di categoria, rinnovati ciclicamente. Gli accordi erano stipulati dalle associazioni dei lavoratori e da quelle degli imprenditori, per ogni categoria di lavoratori (metalmeccanici, insegnanti ecc.) venivano stabilite le «condizioni minime» da garantire nel momento dell’assunzione del lavoratore: le ferie, il riposo settimanale, la retribuzione,etc.etc.

Negli ultimi anni del Novecento e nei primi anni Duemila, il mercato del lavoro ha conosciuto importanti cambiamenti legati a una lunga e difficile congiuntura economica che ha spinto le imprese a cercare nuovi modelli organizzativi. Per far fronte a un calo generalizzato della produzione e dei profitti, le imprese hanno chiesto di poter disporre di una maggiore flessibilità nei confronti dei lavoratori, cioè poter variare , con l’utilizzo di contratti di lavoro meno vincolanti, il numero degli occupati a seconda delle esigenze produttive.

Sono nate così diverse figure di lavoratori atipici, legati alle aziende da rapporti di collaborazione temporanea. I lavoratori atipici sono prevalentemente giovani, assunti per periodi limitati, concontratti a termine, cioè con una scadenza prestabilita, o a progetto, ossia legati a un’attività ben identificabile e alla realizzazione di un risultato finale.

Il fondamento legale di questo tipo di contratti è stata la riforma del lavoro del 2003 , nota come,”Riforma Biagi”, dal nome dell’economista-giuslavorista che l’ha ideata e proposta.

La riforma ha avuto esiti contrastanti: da un lato ha agevolato le imprese nella particolare fase di congiuntura economica rendendo meno rigidi i costi sostenuti per la forza lavoro, dall’altro hacreato una generazione di lavoratori precari, giovani costretti a passare da un impiego all’altro, professionalmente instabili, impossibilitati a programmare il futuro perché privi della certezza di un lavoro fisso e di entrate economiche sicure.

Il mercato del lavoro, ” incontro- domanda offerta di lavoro”, è stato modificato sostanzialmente e i costi sociali, della diffusione e dell’abuso al ricorso di contratti di lavoro atipici, sono stati altissimi.

Nel 2015 il Governo, con a capo, Renzi M. quale Presidente del Consiglio dei Ministri, ha varato una nuova riforma del mercato del lavoro nota comunemente come “JOBS ACT” con il fine di

restituire una maggiore stabilità al mondo del lavoro e semplificare-riordinare le tipologie contrattuali, vigenti .

La riforma ha voluto restituire centralità al contratto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze delle imprese e con la situazione economica, ancora precaria, del Paese.

La riforma del 2015 ha introdotto il “contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti” che costituisce la nuova forma contrattuale prevalente sostituendo il “vecchio contratto a tempo indeterminato”. Rispetto a quest’ultimo, vi è stata una regolamentazione diversa specificamente nel caso di licenziamento illegittimo: in tale ipotesi, infatti, non è più prevista la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ma una il pagamento di somma da versare da parte del datore di lavoro al lavoratore, commisurata all’anzianità di servizio maturata presso l’azienda.

Il Job Act ha anche modificato il contratto a tempo determinato , previsto dalla riforma Biagi, prevedendo che l’azienda può assumere il lavoratore per un determinato periodo di tempo, con la possibilità di proroga per un massimo di cinque volte e per non più di 36 mesi complessivi, successivamente l’azienda doveva trasformare il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti o non rinnovare il contratto.

Il Jobs Act ha lasciato in vigore il contratto di somministrazione lavoro introdotto dalla riforma Biagi, che nel tempo ha subito vari dei cambiamenti, questo contratto da la possibilità, al datore di lavoro, di «affittare» lavoratori da un’agenzia specializzata invece di assumerli direttamente.

I soggetti coinvolti nel contratto sono tre:

• • •

l’impresa utilizzatrice ( il datore di lavoro che ha bisogno di forza lavoro)l’impresa somministratrice (l’impresa che “fitta “ temporaneamente il lavoratore)

il lavoratore ( colui che offre la prestazione lavorativa).

L’impresa di fornitura di lavoro temporaneo, denominata impresa somministratrice (iscritta a norma di legge in un apposito albo), pone uno o più lavoratori da essa assunti a disposizione di un’impresa, denominata impresa utilizzatrice, che, per esigenze produttive, ha necessità di manodopera con una determinata professionalità. I lavoratori sono legati all’impresa somministratrice da un contratto, ma, una volta inviati presso le aziende che li hanno richiesti, sono tenuti a eseguire la propria prestazione nell’interesse e sotto la direzione dell’impresa utilizzatrice.

Nel 2018 il Dl 87/2018 convertito in Legge 96/2018 conosciuto come “Decreto Dignità”, voluto dal Ministro del Lavoro Di MAIO, ha apportato ulteriori modifiche alla normativa dei contratti di

lavoro, in particolare, al contratto a tempo determinato . Le nuove norme sono entrate in vigore il 14 luglio 2018, hanno ritoccato la disciplina intervenendo sulla durata massima, sulle proroghe, sulla causale, sui termini di impugnazione e sulla contribuzione.

  • durata massima del contratto a termine: può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Lo stesso può durare fino a 24 mesi, ma solo in presenza dideterminate condizioni, ovvero attraverso l’apposizione di una causale giustificatrice.
  • obbligo di causale oltre i 12 mesi e dopo il primo rinnovo: il contratto a termine può avere una durata superiore ai 12 mesi (e fino ad un massimo di 24 mesi) solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
    • −  esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
    • −  di sostituzione di altri lavoratori;
      − esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili,

      dell’attività ordinaria.

• Lavoratori Stagionali: nelle attività stagionali previste dal DPR 1525/1963, non è mai richiesta la

presenza di una causale.
• Contributo addizionale dell’1.4% + 0.5%: ulteriore aumento dell’addizionale Naspi per i

contratti a termine. Per i contratti di lavoro a tempo determinato è stata infatti introdotta una addizionale dell’1.4% rispetto ai contratti a tempo indeterminato; a questa va aggiunto lo 0.5%ad ogni rinnovo successivo al primo.